Corte Sportiva d'Appello - Revocate le due giornate di squalifica a Strootman. Pallotta: "Bravi Baldissoni e Gandini, la corte ha avuto apertura mentale". L'avv. Conte: "Un privilegio aver ridato Kevin alla Roma"
Fonte: dall'inviato Alessandro Carducci
Questa mattina in via Campania, sede della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, la Roma presenterà ricorso per la squalifica di due giornate sanzionate a Strootman, a seguito della lite con Cataldi nel derby di domenica scorsa. Vocegiallorossa.it vi terrà aggiornati su tutti i risvolti della vicenda.
15.00 - Le parole del presidente della Roma, James Pallotta: "Baldissoni e Gandini hanno fatto un grande lavoro. Apprezzo molto l'apertura mentale che ha dimostrato di avere la corte".
13:50 - Arriva il commento via Twitter dell'avvocato Conte, autore della difesa romanista: "Per me un privilegio aver avuto l'onore di difendere la Roma e aver ridato Kevin (Strootman ndr) alla squadra per le prossime due gare decisive".
Per me unPRIVILEGIO aver avuto l'onore di difendere @OfficialASRoma e di aver ridato Kevin alla Squadra X le prossime 2gare decisive.
— Avv. Antonio Conte (@AvvAntonioConte) 9 dicembre 2016
Onore. pic.twitter.com/TrnspJTuLd
13:47 - È ufficiale. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC ha accolto il ricorso della AS Roma, revocando le 2 giornate di squalifica a Kevin Strootman. Ecco il comunicato:
"La Società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del 6.12.2016, n. 92, con la quale è stato sanzionato il calciatore della predetta Società, Kevin Johannes Strootman, con la squalifica per due giornate effettive di gara, in applicazione dell’art. 35.1.3, penultimo c.p.v., C.G.S., in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della Prova Televisiva, “l’evidente simulazione che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario”. A sostegno del reclamo, la Società A.S. Roma ha dedotto, tra gli altri, i seguenti motivi. In primo luogo, la ricorrente ha dedotto l’inammissibilità, nella specie, della procedura ex art. 35.1.3 C.G.S. (Prova televisiva). Secondo la stessa, infatti, per avere legittimo ingresso, la prova televisiva, “deve aversi: 1) uno dei casi previsti dalla norma (condotta violenta o gravemente antisportiva o uso di espressione blasfema); 2) che non sia stato visto dall’arbitro, che non ha potuto prendere decisioni al riguardo; 3) l’invio della segnalazione della Procura entro le ore 16”. Sostiene, la ricorrente, che nella fattispecie difetta, alla radice, il requisito n. 2). La ricorrente impugna il provvedimento del Giudice Sportivo anche per inapplicabilità dell’art. 35, per carenza dei requisiti previsti dal comma 1.3 n. 2), nonché per irritualità della procedura ed infondatezza della sanzione. Al riguardo, la reclamante sostiene che non è possibile introdurre “un margine di interpretazione” del fatto accaduto e visto dal Direttore di Gara; in altre parole, secondo la difesa della ricorrente, gli Organi di Giustizia Sportiva non hanno il potere di rivalutare la portata di un evento refertato dal Direttore di Gara. 2 Alla riunione del 9.12.2016, è presente, per la Società ricorrente, l’Avv. Conte, unitamente al Direttore Generale della Società, Mauro Baldissoni, ed al calciatore, Kevin Johannes Strootman; per la Procura Federale, è presente l’Avv. Perugini. Preliminarmente, questa Corte ritiene di potere prescindere dall’esame del motivo attinente alle modalità con cui la Procura Federale ha provveduto alla segnalazione di cui all’art. 35.1.3., in quanto irrilevante ai fini della presente decisione. Nel merito, questa Corte, esaminati gli atti, intende precisare che, in linea di principio, in tutti i casi di condotta simulatoria l’arbitro vede il fatto ma non percepisce, invece, la simulazione; in altre parole, quando l’art. 35.1.3. parla di “fatti…. non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo” si riferisce, con riferimento alle condotte simulatorie, alla simulazione stessa e non all’evento. Pertanto, in linea astratta, il mezzo della Prova Televisiva è sempre ammissibile laddove l’arbitro abbia visto un determinato fatto ma non abbia percepito la simulazione. Tuttavia, la norma federale in questione pretende che la simulazione abbia il carattere dell’evidenza, nel senso che la condotta simulatoria del calciatore non sia stata, in alcun modo, determinata dal comportamento di un avversario. Nel caso che ci occupa, non può, invece, escludersi che sulla caduta a terra del calciatore Strootman abbia inciso la condotta del calciatore Cataldi consistita nella trattenuta della maglia del primo, comportamento, quest’ultimo, valutato dal Giudice Sportivo come “uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi”. Peraltro, come correttamente evidenziato dalla Società ricorrente, questa Corte non può entrare nel merito della sussistenza del rapporto tra causa ed effetto in un determinato episodio simulatorio. P.Q.M. La C.S.A. ACCOGLIE IL RICORSO con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società AS ROMA SPA di Roma. Dispone restituirsi la tassa reclamo".
11:05 - Questo uno stralcio delle parole pronunciate dal DG Baldissoni: "Sapremo tra un'oretta la sentenza. Riteniamo che non ci fosse accesso alla Prova TV per un caso del genere. Tra l'altro c'è un'interpretazione un po' estensiva e a noi preoccupano sempre le estensioni di quelli che sono i limiti della giustizia sportiva perché vanno a mettere in discussiona la certezza delle regole e del diritto. Immaginare che si applichi una norma pensata per una simulazione evidente, quando è stato ricostruito un caso di simulazione parziale. C'è l'atto violento di Cataldi, ma c'è anche forse una simulazione nell'interpretazione che gli ha voluto dare la Procura Federale. Questo va ad aprire nuovi fronti e ogni nuova frontiera che va in qualche modo a mettere in dubbio la solidità dell'impianto sportivo esistente pone a rischio la regolarità del campionato. Teme un nuovo caso Destro? Non tempo niente. Attendiamo fiduciosi. Marotta? Ha detto delle cose giuste. Sono un tifoso e sono orgoglioso di esserlo. Ha detto che Gandini è serio e competente e lo è tantissimo. Mi ha suggerito di confrontarmi con lui e lo faccio ogni giorno, pensavo che Marotta lo sapesse. Detto questo se parla Baldissoni o Gandini è la Roma che parla. Marotta sa che è importante che motivazioni discutibili come quelli che sono alla base di questa squalifica non passino al vaglio della Corte Federale, perché sa che è un interesse di tutti mantenere la certezza del diritto ed è d'accordo con noi sui presupposti di questo ricorso. Pessimista o ottimista? Non sono categorie che si applicano. Abbiamo parlato di temi giuridici e questi verranno valutati dalla Corte".
10:55 - Usciti dall'aula Strootman, Baldissoni e l'avvocato Conte.
10:15 - Ha inizio in questo momento il processo per il ricorso d'urgenza presentato dalla Roma
09:45 - Arrivano Kevin Strootman, il dg Mauro Baldissoni e l'avvocato Antonio Conte, in difesa della società giallorossa.