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Cagliari-Roma, oggi il giorno del giudizio

di Alessandro Carducci

Verrà discusso nella tarda mattinata di oggi, innanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, il ricorso del Cagliari, assistito dagli avvocati Mattia Grassani ed Enrico Lubrano, in merito alla gara mai disputata contro la Roma. Lo scorso 24 aprile il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso del Cagliari che aveva chiesto la possibilità di giocare la gara contro i capitolini, nonostante tutti i gradi della giustizia sportiva abbiano dato ragione ai giallorossi.

I FATTI - Cagliari-Roma si sarebbe dovuta giocare oltre sette mesi fa, esattamente il 23 settembre. Fu invece rinviata per motivi di ordine pubblico dal Prefetto di Cagliari dopo il comunicato con il quale il presidente del club sardo, Massimo Cellino, aveva invitato i propri tifosi a recarsi allo stadio, nonostante la gara dovesse disputarsi a porte chiuse, proprio per ordine della Prefettura. Il Giudice Sportivo aveva così decretato lo 0-3 a tavolino per la Roma, decisione confermata il 20 novembre scorso anche dalla Corte di Giustizia Federale. Nel frattempo, il Cagliari aveva presentato ricorso anche al Tar della Sardegna, affinché annullasse il decreto con il quale il Prefetto di Cagliari aveva rinviato la gara. Il Tar aveva poi accolto il ricorso del Cagliari ma il provvedimento, a causa dell'autonomia della giustizia sportiva, non ha potuto avere alcun effetto sulla decisione della Corte di Giustizia Federale di decretare la vittoria a tavolino della Roma. Il Cagliari però, lo scorso 20 dicembre, aveva presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia del Coni (il terzo e ultimo grado della Giustizia Sportiva), che ha dato nuovamente ragione alla Roma.

IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO E LE MOTIVAZIONI DEL CAGLIARI - Esauriti i gradi della giustizia sportiva, i sardi si sono rivolti al Tar del Lazio che però ha respinto il ricorso, ritenendo che far disputare la partita avrebbe comportato una "forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo". Il Club di Cellino non si arrende e si è così rivolto al Consiglio di Stato, che si riunirà stamattina (i lavori inizieranno alle 9.30 ma la causa Cagliari-Roma è l’ultima, la numero 26). L'avvocato Enrico Lubrano, uno dei legali della società rosoblù, lo scorso primo maggio ha spiegato a Vocegiallorossa.it le motivazioni che hanno spinto il Cagliari a continuare la sua battaglia legale:
"Dal punto di vista preliminare, la richiesta di ordinare lo svolgimento della gara prima della conclusione del Campionato di Serie A 2012-2013 costituisce una richiesta di risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica, costituente la forma risarcitoria principale prevista dall'art. 2058 c.c.: tale richiesta si pone, pertanto, pienamente in linea con i principi sanciti dalla sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale, che ha sancito che, in materia disciplinare sportiva, gli interessati possono esperire soltanto un'azione risarcitoria innanzi alla Giustizia Amministrativa; è, pertanto, erronea l'ordinanza n. 1783/2013 del TAR Lazio impugnata, che ha ritenuto di configurare in termini ulteriormente restrittivi l'azione risarcitoria in questione, limitandola al solo risarcimento per equivalente (forma risarcitoria residuale prevista dall'art. 2058 c.c.), con esclusione della azione risarcitoria di reintegrazione in forma specifica.
Dal punto di vista sostanziale - continua l'avvocato Lubrano a Vocegiallorossa.it - la richiesta in questione ha fondamento giuridico sotto diversi profili, tra i quali assume una particolare rilevanza l'avvenuto annullamento retroattivo (con sentenza del TAR Sardegna n. 130/2013) del Decreto del Prefetto di Cagliari che ha disposto il differimento della gara in questione, in quanto tale provvedimento costituiva l'unico presupposto del successivo provvedimento della Giustizia Sportiva di irrogazione della sanzione disciplinare della perdita della gara, che risulta, quindi, irreversibilmente viziato per illegittimità derivata, secondo i principi pacificamente espressi dalla giurisprudenza amministrativa.
Dal punto di vista della tempistica, l'avvenuto accoglimento (con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini) delle richieste di abbreviazione dei termini formulate dalla Società Cagliari ha consentito la fissazione della discussione alla Camera di Consiglio del 7 maggio p.v. innanzi alla Sesta Sezione: in tale modo, laddove il ricorso dovesse essere accolto, la partita potrà essere materialmente disputata prima della fine del Campionato di Serie A 2012-2013, ovvero nel turno infrasettimanale tra il 12 ed il 19 maggio 2013".

LE MOTIVAZIONI DELLA ROMA – Come appreso da Vocegiallorossa.it, il club giallorosso, difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, ripercorrerà brevemente i fatti e le circostanze che hanno portato al provvedimento con il quale il Prefetto di Cagliari ha rinviato la gara Cagliari-Roma. In particolare, verrà sottolineato come il Prefetto si sia “trovato la notte prima della partita a prendere atto dell’impossibilità da parte delle Forze di Polizia a garantire, all’ultimo momento, un numero adeguato di risorse già destinate altrove, in considerazione degli scarsi rischi connessi ad una partita programmata a porte chiuse”.
  Verrà poi citata nuovamente la sentenza 49/2011 della Corte Costituzionale, con la quale è stato “inserito un nuovo e fondamentale tassello nella delicata opera di ricostruzione dei rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b, e 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220 sollevata dal Tar Lazio nella parte in cui riserva al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al giudice amministrativo, anche se i loro effetti superano l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi”. Secondo il giudizio dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani, la Corte così “ha ritenuto di poter trovare il punto di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco attraverso il riconoscimento della sola tutela risarcitoria per equivalente, in quanto questa modalità di tutela da un lato, consentirebbe di garantire un'adeguata autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale (escludendo l'esercizio da parte dei giudici statali di quella forma di tutela ritenuta più invasiva e penetrante, qual è la tutela di annullamento degli atti e quella, in ipotesi, risarcitoria in forma specifica)”.
Il club sardo chiede proprio il risarcimento in forma specifica, cioè secondo gli isolani la restituzione del bene ingiustamente tolto, in questo caso la possibilità di giocare la gara.
Secondo l’avvocato giallorosso Sticchi Daniami, l’accoglimento del ricorso del Cagliari “destabilizzerebbe completamente il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo".

BASKET – Una sentenza del Tar del 2008 aiuta a chiarire ulteriormente la vicenda.
Nel caso di specie la società  pallacanestro ricorrente, retrocessa in Legadue in seguito alla sconfitta subita nella partita nella quale la squadra avversaria aveva schierato un giocatore non regolarmente tesserato, aveva richiesto il riconoscimento del titolo sportivo per la riammissione alla serie superiore e il risarcimento del danno patito per la retrocessione, che avrebbe evitato se le fosse stata assegnata la vittoria a tavolino: “In altri termini, e per concludere, stabilire se una squadra debba o no vincere una partita a tavolino, indipendentemente dalle ragioni per le quali lo stravolgimento del risultato conseguito sul campo venga chiesto, così come se un giocatore debba essere ammonito o squalificato, rientra nella competenza inderogabile degli organi dell'ordinamento sportivo”, questo il pronunciamento del Tribunale Amministrativo. La vicenda fu portata poi all’attenzione del Consiglio di Stato, che rigetto il ricorso con la seguente motivazione:  “La decisione se ad una squadra sia da assegnare la vittoria a tavolino, rientra nella competenza degli organi dell'ordinamento sportivo”.


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