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Giudice Sportivo - Tre giornate in Coppa Italia a Mancini, due ad Azmoun. Squalificata la Curva Nord per gli ululati razzisti a Lukaku, ma solo una multa per la bottiglietta a Bove

di Gabriele Chiocchio

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo i quarti di finale di Coppa Italia. 

Gianluca Mancini è stato squalificato per tre giornate perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive; successivamente, il medesimo calciatore aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzava all'Arbitro ulteriori espressioni di pari grave offensività.

Sardar Azmoun è stato squalificato per due giornate perché, al 54' del secondo tempo, colpiva a giuoco fermo con una manata al volto un calciatore avversario.

Nuno Santos è stato squalificato per una giornata per avere, al 39' del secondo tempo, rivolto ad un Assistente una critica irrispettosa.

Inoltre è stata inflitta un'ammenda di 50.000 euro alla Lazio e 15.000 euro alla Roma per la condotta dei rispettivi sostenitori, in base a quanto scritto nel comunicato.

a) prima del fischio d’inizio della gara, i tifosi della Soc. Lazio che occupavano la Tribuna Tevere, superata la barriera di separazione e sicurezza formata dagli stewards, facevano ingresso nel settore c.d. cuscinetto e avviavano un duraturo (ben 10 minuti), fitto e costante lancio di bottiglie di acqua e di birra, di fumogeni, bengala e petardi verso il settore Distinti Sud-Est – Curva Sud occupato dai sostenitori della Soc. Roma che replicavano con lanci corrispondenti;

b) durante il corso della gara, sostenitori della Soc. Lazio lanciavano ripetutamente sul terreno di giuoco fumogeni (3) e bottigliette (10);

c) al 17° del primo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 21, Sig. Dybala Paulo Exequiel, nell’approssimarsi a battere un calcio di punizione, veniva colpito ripetutamente con un raggio laser proveniente dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio; analogo raggio laser colpiva altri giocatori della Soc. Roma e il Direttore di gara;

d) al 31° del secondo tempo, il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, al momento della sostituzione, uscendo dal terreno di giuoco dal lato dell’Assistente n. 2, veniva colpito all’altezza della nuca da una bottiglietta di birra ancora piena e priva di tappo lanciata dalla Tribuna Tevere occupata dai sostenitori della Soc. Lazio;

e) al 31° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Lazio occupanti il settore Tribuna Tevere la lanciavano un fumogeno verso il calciatore della Soc. Roma n. 52, Sig. Bove Edoardo, appena uscito dal terreno di gioco dopo la sua sostituzione;

PQM

considerata la gravità dei fatti violenti sopra rappresentati e il grave pericolo per l’incolumità fisica di una o più persone che ne è conseguito, dispone la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida nei confronti della Soc. LAZIO e l’ammenda di € 15.000,00 nei confronti della Soc. ROMA per la condotta dei rispettivi sostenitori.

Infine, la Curva Nord, i Distinti Nord, Est e Ovest sono stati chiusi per la prossima gara per gli ululati razzisti a Lukaku.

considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Lazio occupanti i settori denominati “Curva Nord”, Distinti Nord, Est e Ovest”, levavano, in più occasioni durante l’incontro, beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Roma Sig. Lukaku Bolingoli Romelu allorché il medesimo era in possesso del pallone di gioco;

considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e quattro i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dal 90% dei 16.000 occupanti i predetti settori;

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. LAZIO con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Nord, Est e Ovest” privi di spettatori, sanzione da eseguirsi secondo il criterio di cui all’art. 20, comma 1, CGS ritenuto applicabile alla fattispecie. 


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