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SPECIALE VG - Cagliari-Roma ricorso respinto, tutte le parole dei legali

di Alessandro Carducci

La Sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto oggi il ricorso del Cagliari, che chiedeva la possibilità di giocare la gara contro la Roma, originariamente in programma lo scorso 23 settembre e mai disputata. 

I FATTI - Cagliari-Roma si sarebbe dovuta giocare oltre sette mesi fa, esattamente il 23 settembre. Fu invece rinviata per motivi di ordine pubblico dal Prefetto di Cagliari dopo il comunicato con il quale il presidente del club sardo, Massimo Cellino, aveva invitato i propri tifosi a recarsi allo stadio, nonostante la gara dovesse disputarsi a porte chiuse, proprio per ordine della Prefettura. Il Giudice Sportivo aveva così decretato lo 0-3 a tavolino per la Roma, decisione confermata il 20 novembre scorso anche dalla Corte di Giustizia Federale. Nel frattempo, il Cagliari aveva presentato ricorso anche al Tar della Sardegna, affinché annullasse il decreto con il quale il Prefetto di Cagliari aveva rinviato la gara. Il Tar aveva poi accolto il ricorso del Cagliari ma il provvedimento, a causa dell'autonomia della giustizia sportiva, non ha potuto avere alcun effetto sulla decisione della Corte di Giustizia Federale di decretare la vittoria a tavolino della Roma. Il Cagliari però, lo scorso 20 dicembre, aveva presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia del Coni (il terzo e ultimo grado della Giustizia Sportiva), che ha dato nuovamente ragione alla Roma.

LA ROMA - Esauriti i gradi della giustizia sportiva, i sardi si sono rivolti al Tar del Lazio che però ha respinto il ricorso. Il successivo appello al Consiglio di Stato ha sortito il medesimo effetto e la vicenda ora può dirsi conclusa: "Abbiamo avuto tre pronunce del giudce sportivo e due della giustizia ordinaria - esordisce a Vocegiallorossa.it l'avvocato della Roma, Saverio Sticchi Damiani - ed è stato affermato il principio fondamentale dell'ordinamento sportivo, che ha dato pienamente ragione alla società giallorossa. È stata una battaglia impegnativa, che ha visto riconosciuti i diritti della Roma, che ha semplicemente chiesto venisse rispettato il regolamento e tutti i gradi lo hanno riconosciuto". 

IL CAGLIARI - Dalla società sarda, difesa dall'avvocato Mattia Grassani ed Enrico Lubrano, trapela ovviamente delusione: "Dopo questo verdetto la vicenda è conclusa - le parole dell'avv. Grassani a Vocegiallorossa.it - Questo campionato andrà in archivio con una gara in meno disputata. Non ho ancora sentito il presidente Cellino, c’è una profonda delusione ma bisogna arrendersi al verdetto anche se non lo si condivide".

Più dure le parole dell'altro legale del Cagliari, Enrico Lubrano, contattato da Vocegiallorossa.it: "L'ordinanza del Consiglio di Stato costituisce una forma di denegata giustizia, in quanto:
si è arrestata di fronte ai profili preliminari, configurando, in materia disciplinare sportiva, l'ammissibilità di un'azione risarcitoria soltanto per equivalente e negando l'ammissibilità dell'azione risarcitoria mediante reintegrazione in forma specifica, prevista, invece, dall'art. 2058 del Codice Civile (richiamato dall'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo) come la forma risarcitoria principale, riconosciuta dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011, che ha confermato, in tale settore, l'ammissibilità dell'azione risarcitoria in forma piena, senza alcuna limitazione, facendo anche espresso riferimento sia all'art. 2058 C.C., sia all'art. 30 C.P.A., sia alla reintegrazione in forma specifica;
non si è neanche pronunciata sui profili sostanziali - le sue parole rilasciate a Vocegiallorossa.it - nonostante le ragioni di evidente illegittimità della sanzione disciplinare della perdita della gara a tavolino, fondata esclusivamente sul provvedimento del Prefetto di Cagliari di differimento della gara, poi annullato retroattivamente con sentenza del TAR Sardegna n. 130/2013.
La decisione in questione - continua l'avvocato Lubrano - non costituisce una sconfitta del Cagliari calcio, né del sottoscritto: è semplicemente una sconfitta della Giustizia Amministrativa, che, come troppo spesso avviene, anziché pronunciarsi sulle ragioni sostanziali, si arresta a profili preliminari di "burocrazia della Giustizia", nel caso in questione, peraltro, privi di ogni fondamento giuridico ed in palese contrasto con i tanto decantati principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, sanciti dall'art. 1 del Codice del Processo Amministrativo.

Nella vita, come nello sport, si può e si deve accettare la sconfitta sul campo; nella Giustizia ad ogni domanda deve corrispondere una risposta; si può accettare una risposta negativa; non si può accettare, soprattutto di fronte a ragioni sostanziali evidenti (come nel caso in questione), una non-risposta della Giustizia".


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