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Cagliari-Roma, Folorunsho rischia la prova tv per gli insulti a Hermoso. Cosa dice il regolamento

di Redazione VG

Nella sfida vinta ieri pomeriggio dal Cagliari contro la Roma il centrocampista rossoblù Michael Folorunsho si è reso protagonista di una accesa discussione con Hermoso in seguito al contatto in area tra Ghilardi e Palestra (qui la ricostruzione dell'accaduto). Proprio il fatto che il tutto sia accaduto a favore di telecamere fa presupporre che la questione potrebbe non essere finita qui. Le sue parole infatti hanno già fatto il giro dei social, da dove poi sono arrivate le scuse dell'ex Napoli: "Solo dopo la partita ho rivisto le immagini, non posso che chiedere scusa a chiunque si sia sentito offeso".

FOLORUNSHO RISCHIA LA PROVA TV? - Secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, però, ora Folorunsho rischia di essere sanzionato tramite la prova tv. Va detto che in merito sarà importante capire se il direttore di gara abbia segnalato qualcosa nel referto, o se ci siano degli audio oltre alle immagini circolate. Già in campo la questione si è trascinata fino al fischio finale, come quando, dopo un contrasto fra Mancini e Folorunsho, quest'ultimo è rimasto a terra. Il giro palla rossoblu è proseguito, poi Palestra ha provato a buttare la palla fuori, ma Hermoso si è fiondato sulla sfera a caccia del contropiede, con conseguente mischia in campo.

PROVA TV, COSA DICE IL REGOLAMENTO - Per completezza, si ricorda che il Codice di Giustizia Sportiva ammette la prova tv solo per casi di blasfemia e comportamenti violenti o gravemente antisportivi. L'articolo a riguardo è il 61 (mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo 66 svolgimento delle gare) che, ai comma 3 e 4, afferma quanto segue:

3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 
d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano


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